Avvertenza: 
    Il  testo  delle   note   qui   pubblicato   e'   stato   redatto
dall'amministrazione competente per materia  ai  sensi  dell'articolo
10,  commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle   disposizioni   sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato  il  rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
trascritti. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia  di  programmazione  ed  utilizzazione  delle
  risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 
 
  1. Al fine di assicurare un  piu'  efficace  coordinamento  tra  le
risorse europee e nazionali per la coesione,  le  risorse  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, e le risorse  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di  programmazione
2021-2027, l'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178, e' sostituito dal seguente: 
    «178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 e' destinato
a sostenere esclusivamente  interventi  per  lo  sviluppo,  ripartiti
nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e  del
20  per  cento  nelle  aree  del  Centro-Nord,  secondo  la  seguente
articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno  2021,  5.000
milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni  di  euro  per
l'anno  2030.  Al  completamento  delle  risorse  da  destinare  alla
suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23,  comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse
del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  per  il  periodo   di
programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente  sugli
aspetti  generali  delle  politiche  di  coesione,  si  applicano  le
seguenti disposizioni: 
      a) la dotazione finanziaria del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione  e'  impiegata  per  iniziative  e  misure  afferenti   alle
politiche di coesione, come definite  dal  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il  PNRR,  nonche'  per
l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere  c)  e
d). La dotazione finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le
politiche settoriali, con gli obiettivi  e  le  strategie  dei  fondi
strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con  le
politiche di investimento e di riforma previste nel  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), secondo principi di  complementarita'
e di addizionalita'; 
      b) con una o piu' delibere del Comitato  interministeriale  per
la programmazione  economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS),
adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo
per lo sviluppo e la coesione istituita con  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  25  febbraio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016,  sono  imputate  in  modo
programmatico, nel rispetto  delle  percentuali  previste  dal  primo
periodo  dell'alinea  del  presente  comma  e  tenuto   conto   delle
assegnazioni gia' disposte: 
        1)  le  risorse  del  Fondo  eventualmente   destinate   alle
Amministrazioni   centrali,    con    l'indicazione    di    ciascuna
Amministrazione  beneficiaria  e  dell'entita'  delle   risorse   per
ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi
infrastrutturali; 
        2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle  regioni
e  alle  province  autonome,  con  l'indicazione  dell'entita'  delle
risorse per ciascuna di esse; 
      c) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 1),
dato atto dei risultati dei precedenti cicli  di  programmazione,  il
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR  e  ciascun  Ministro  interessato  definiscono  d'intesa  un
accordo,  sentito  il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
denominato  "Accordo  per  la  coesione",  con   il   quale   vengono
individuati gli obiettivi di sviluppo  da  perseguire  attraverso  la
realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di  piu'
fonti di  finanziamento.  In  particolare,  ciascun  Accordo  per  la
coesione di cui alla presente lettera contiene: 
        1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee
d'azione  suscettibili  di   finanziamento,   selezionati   all'esito
dell'istruttoria espletata, congiuntamente al Ministero  interessato,
dal Dipartimento per le politiche di coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di
programmazione  europea  e  nazionale,  nonche'  l'indicazione  delle
diverse fonti di finanziamento previste; 
        2) il cronoprogramma procedurale  e  finanziario  di  ciascun
intervento o linea d'azione; 
        3) l'indicazione del contenuto degli  impegni  reciprocamente
assunti; 
        4)  il  piano  finanziario  dell'Accordo  per  la   coesione,
articolato   per   annualita',   definito   in   considerazione   dei
cronoprogrammi finanziari di cui al numero 2); 
        5) i principi per la definizione del sistema  di  gestione  e
controllo dell'accordo, nonche' di monitoraggio dello stesso; 
        6) l'indicazione degli interventi gia' finanziati,  a  valere
sulla dotazione  finanziaria  del  Fondo,  mediante  anticipazioni  o
assegnazioni   specifiche   disposte   con   delibera   del   CIPESS;
compatibilmente  con   i   vincoli   previsti   dalla   delibera   di
assegnazione,  a  detti  interventi  si  applicano  le  modalita'  di
attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione; 
      d) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2),
dato atto dei risultati dei precedenti cicli  di  programmazione,  il
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR e ciascun Presidente  di  regione  o  di  provincia  autonoma
definiscono  d'intesa  un  accordo,  denominato   "Accordo   per   la
coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo
da perseguire attraverso la realizzazione  di  specifici  interventi,
anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento. Sullo schema di
Accordo per la coesione e' sentito il Ministro dell'economia e  delle
finanze. L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione  avviene
con il coinvolgimento e  il  ruolo  proattivo  delle  Amministrazioni
centrali interessate,  con  particolare  riferimento  al  tema  degli
interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con  gli  interventi
nazionali,  nell'ottica  di  una  collaborazione   interistituzionale
orientata alla verifica della compatibilita' delle scelte  allocative
delle regioni con le priorita' programmatiche nazionali e con  quelle
individuate  dai   fondi   strutturali   europei   del   periodo   di
programmazione 2021-2027. In  particolare,  ciascun  Accordo  per  la
coesione di cui alla presente lettera contiene: 
        1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee
d'azione  suscettibili  di   finanziamento,   selezionati   all'esito
dell'istruttoria  espletata,  congiuntamente  alla  regione  o   alla
provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche  di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri  ai  fini  della
loro coerenza con i documenti di programmazione europea  e  nazionale
nonche' l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste; 
        2) il cronoprogramma procedurale  e  finanziario  di  ciascun
intervento o linea d'azione; 
        3) in caso di presenza di citta' metropolitane nel territorio
regionale, l'entita' delle risorse ad esse  destinate,  ivi  comprese
quelle di cui all'articolo 53 del decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 
        4) l'indicazione del contenuto degli  impegni  reciprocamente
assunti; 
        5) l'entita' delle risorse del Fondo eventualmente  destinate
al  finanziamento  della  quota  regionale  di  cofinanziamento   dei
programmi regionali e provinciali europei ai sensi  dell'articolo  1,
comma 52, della presente legge, nei limiti previsti dall'articolo 23,
comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.  152,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 
        6)  il  piano  finanziario  dell'Accordo  per   la   coesione
articolato   per   annualita'   definito   in   considerazione    del
cronoprogramma finanziario degli interventi; 
        7) i principi per la definizione del sistema  di  gestione  e
controllo dell'Accordo per la coesione, nonche' di monitoraggio dello
stesso; 
        8) l'indicazione degli interventi gia' finanziati,  a  valere
sulla dotazione  finanziaria  del  Fondo,  mediante  anticipazioni  o
assegnazioni   specifiche   disposte   con   delibera   del   CIPESS;
compatibilmente  con   i   vincoli   previsti   dalla   delibera   di
assegnazione,  a  detti  interventi  si  applicano  le  modalita'  di
attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione; 
      e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta  del  Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e  il  PNRR,
si provvede all'assegnazione in favore  di  ciascuna  Amministrazione
centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma, sulla  base
degli accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o d),
delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del Fondo per
lo sviluppo e la coesione per  il  periodo  di  programmazione  2021-
2027;   con   delibera   del   CIPESS,   si    provvede,    altresi',
all'assegnazione, a valere sulle  disponibilita'  del  citato  Fondo,
delle risorse afferenti alle iniziative e alle misure  relative  alle
politiche di coesione di cui alla lettera a); 
      f) a seguito della  registrazione  da  parte  degli  organi  di
controllo della delibera del CIPESS di  assegnazione  delle  risorse,
ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse e' autorizzata ad
avviare le attivita' occorrenti  per  l'attuazione  degli  interventi
ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per  la
coesione, nonche' per l'attuazione delle iniziative  e  delle  misure
afferenti alle politiche di coesione di cui alla lettera a); 
      g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche  di
coesione e il  PNRR  puo'  individuare  i  casi  nei  quali  per  gli
interventi,  finanziati  con  le  risorse  del   Fondo,   di   valore
complessivo non inferiore a quello previsto dall'articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a  prescindere
dal loro valore complessivo, per quelli di  notevole  complessita'  o
per quelli  di  sviluppo  integrati  relativi  a  particolari  ambiti
territoriali, si debba procedere alla  sottoscrizione  del  contratto
istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui al citato
articolo 6 del decreto legislativo n.  88  del  2011  e  all'articolo
9-bis del decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
      h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche  di
coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro il 10 settembre di  ogni
anno, una relazione  sullo  stato  di  avanzamento  degli  interventi
relativi alla programmazione 2021-2027,  ai  fini  della  definizione
della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del
disegno di legge del bilancio di previsione; 
      i)  le  risorse  assegnate  ai  sensi  della  lettera  e)  sono
trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti  degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del  Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.
183. Il Ministero dell'economia e delle finanze  assegna  le  risorse
trasferite alla suddetta contabilita' in favore delle amministrazioni
di  cui  agli  Accordi  per  la  coesione,  secondo   l'articolazione
temporale indicata dai medesimi accordi, ed effettua  i  pagamenti  a
valere   sulle   medesime   risorse   in   favore   delle    suddette
amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n.
183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da altre disposizioni di
legge, sulla base delle richieste  presentate  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche  di  coesione.
Ai fini  della  verifica  dello  stato  di  avanzamento  della  spesa
riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli  interventi
comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui
all'articolo 1, comma 245, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far
fronte a eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio  2011,
n. 88, assegnate per un intervento e non ancora  utilizzate,  possono
essere  riassegnate  per  un  intervento  di  titolarita'  di   altra
amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di  urgenza.
In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per
i rapporti finanziari con l'Unione  europea  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  dispone  la  riassegnazione  delle  risorse  per  il  nuovo
intervento,  sentita   l'amministrazione   titolare   dell'intervento
definanziato; 
      l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera i)
anche le altre risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il
periodo di  programmazione  2021-2027  assegnate  a  diverso  titolo,
nonche' le risorse del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  gia'
iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione,  che
sono gestite secondo le modalita'  indicate  nella  medesima  lettera
i).». 
  2. Ferme restando le regole di  gestione  delle  fonti  finanziarie
diverse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di  cui  all'articolo
1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, per gli  interventi  e  le
linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la  coesione  di
cui alle lettere c) e d) del comma 178 del medesimo articolo 1,  come
modificato dal presente articolo, possono essere utilizzate anche  le
risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo  1,
comma 54, della  citata  legge  n.  178  del  2020,  le  risorse  dei
Programmi complementari 2014-2020 che risultano  non  impegnate  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, i  fondi  strutturali
afferenti  ai   Programmi   europei   di   competenza   di   ciascuna
Amministrazione centrale  ovvero  di  ciascuna  regione  o  provincia
autonoma destinataria delle risorse di cui alle delibere  del  CIPESS
adottate ai sensi della lettera e) del  predetto  articolo  1,  comma
178, della  legge  n.  178  del  2020,  nonche'  le  risorse  di  cui
all'articolo 51, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge  24  febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile
2023,  n.  41,  nel  rispetto  delle  procedure  e  dei  criteri   di
ammissibilita'  previsti   a   legislazione   vigente.   Le   risorse
complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del
2020 sono prioritariamente destinate al  completamento  dei  progetti
non conclusi  al  termine  del  ciclo  della  programmazione  europea
2014-2020,  nonche'  alla  realizzazione  dei  progetti   ammessi   a
finanziamento sulla programmazione  europea  ma  non  destinatari  di
risorse per esaurimento delle stesse. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  dal  terzo  periodo  del  presente
comma,  gli  accordi  per   la   coesione   sottoscritti   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 178, della  legge  n.  178  del  2020  possono
essere modificati d'intesa tra  le  Parti,  sulla  base  degli  esiti
dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con i profili
finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di  assegnazione  delle
risorse. La modifica dell'accordo, qualora preveda  un  incremento  o
una diminuzione delle risorse del Fondo assegnate ovvero una modifica
dei  profili  finanziari  definiti  dalla  delibera  del  CIPESS   di
assegnazione delle risorse, e' sottoposta, su proposta  del  Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e  il  PNRR,
sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,
all'approvazione  del  CIPESS  e,  in  tal  caso,  si  applicano   le
previsioni di cui all'articolo 1, comma 178, lettera f), della  legge
n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo.  La  modifica
del cronoprogramma, come definito dall'accordo per  la  coesione,  e'
consentito  esclusivamente  qualora  l'Amministrazione   assegnataria
delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilita'  di
rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non  imputabili
a se' ovvero al soggetto  attuatore  dell'intervento  o  della  linea
d'azione. 
  4. Al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse  per  le
politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche  di  coesione
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   puo'   avvalersi,
stipulando apposite convenzioni e nei limiti delle risorse  assegnate
allo scopo ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della  legge  n.  178
del  2020,  nonche'  delle  risorse  a   titolarita'   del   medesimo
Dipartimento  nell'ambito  della  programmazione  europea  dei  fondi
strutturali  relativi  alle  politiche  di   coesione,   dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- INVITALIA S.p.A.. 
  5. All'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, al primo periodo, le  parole:  «e  previa  deliberazione  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile, su proposta  del  Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «, nell'ambito  degli
accordi di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della  predetta
legge n. 178 del 2020,». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante  «Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2021-2023»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2020,  n.
          322, S.O. 
              - Si riporta il testo l'articolo  1,  comma  54,  della
          citata legge n. 178 del 2020: 
                «Omissis. 
                54. Il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
          legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre,  nei  limiti  delle
          proprie  disponibilita',  al  finanziamento   degli   oneri
          relativi    all'attuazione    di    eventuali    interventi
          complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai  fondi
          strutturali  dell'Unione  europea   per   il   periodo   di
          programmazione  2021-2027.  Al  fine  di  massimizzare   le
          risorse destinabili agli interventi complementari di cui al
          presente comma, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano  possono  concorrere  al  finanziamento  degli
          stessi  con  risorse   a   carico   dei   propri   bilanci.
          L'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate,
          ha luogo previo inserimento, da parte  dell'amministrazione
          titolare, dei dati di attuazione nel sistema informatico di
          cui al comma 56. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 3,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  «Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica»: 
                «Art. 23 (Formazione del bilancio). - Omissis. 
                3. Con la seconda sezione del  disegno  di  legge  di
          bilancio,  nel  rispetto  dei  saldi  di  finanza  pubblica
          programmati, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno
          stato di previsione, possono essere: 
                  a) rimodulate  in  via  compensativa  le  dotazioni
          finanziarie di spesa di parte corrente e in conto  capitale
          previste  a  legislazione  vigente,  relative  ai   fattori
          legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5,  lettera  b),
          ivi  incluse  le  dotazioni   finanziarie   relative   alle
          autorizzazioni di spesa in  conto  capitale  rimodulate  ai
          sensi  dell'articolo  30,  comma  2,  nonche'  alle   altre
          autorizzazioni di spesa rimodulate, per l'adeguamento delle
          medesime dotazioni  di  competenza  e  di  cassa  a  quanto
          previsto nel piano finanziario  dei  pagamenti  di  cui  al
          comma  1-ter  del  presente  articolo   restando   comunque
          precluso l'utilizzo degli stanziamenti  di  conto  capitale
          per finanziare spese correnti; 
                  b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate,  per
          un  periodo  temporale  anche  pluriennale,  le   dotazioni
          finanziarie di spesa di parte corrente e in conto  capitale
          previste  a  legislazione  vigente  relative   ai   fattori
          legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b). 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   53,   del
          decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 «Disposizioni urgenti
          per  l'attuazione  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e
          resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli  investimenti
          complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
          politiche di coesione e della  politica  agricola  comune»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile  2023,
          n. 41: 
                «Art.  53  (Disposizioni  in  materia  di  interventi
          infrastrutturali a valere sulle risorse del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione). - 1.  Al  fine  di  assicurare  il
          completamento degli  interventi  infrastrutturali,  con  un
          maggiore   livello   di   avanzamento,   definanziati    in
          applicazione  dell'articolo   44,   comma   7-quater,   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  il
          Dipartimento per le politiche di coesione,  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sulla  base  dei  dati  informativi  presenti  nel
          sistema di monitoraggio unitario  di  cui  all'articolo  1,
          comma 245, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  e  delle
          informazioni fornite  dalle  Amministrazioni  titolari  dei
          Piani sviluppo e coesione in cui  sono  inseriti,  provvede
          all'individuazione degli interventi in relazione ai  quali,
          alla data del 31  dicembre  2022,  risultino  pubblicati  i
          bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero  per
          l'affidamento    congiunto    della     progettazione     e
          dell'esecuzione dei lavori nonche', in  caso  di  contratti
          senza pubblicazione di  bandi  o  di  avvisi,  siano  stati
          inviati  gli   inviti   a   presentare   le   offerte   per
          l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto
          della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. 
                2. Con delibera del Comitato interministeriale per la
          programmazione  economica  e   lo   sviluppo   sostenibile,
          adottata sulla base dell'istruttoria svolta  ai  sensi  del
          comma  1,  si  provvede  all'assegnazione   delle   risorse
          necessarie al completamento di detti  interventi  a  valere
          sulle risorse disponibili del Fondo per lo  sviluppo  e  la
          coesione del ciclo  di  programmazione  2021-2027,  di  cui
          all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178, nei limiti delle disponibilita' annuali di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  23,  comma  1-ter,
          del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.   152,   recante
          «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e per la  prevenzione  delle
          infiltrazioni mafiose, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 dicembre 2021, n. 233», pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 novembre 2021, n. 265,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 23 (Utilizzo delle risorse  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione ed estensione delle procedure PNRR).
          - ...omissis... 
                1-ter. Le risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della  legge  30
          dicembre  2020,  n.  178,  possono  essere  utilizzate,  su
          richiesta  delle  regioni  interessate,  nell'ambito  degli
          accordi di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della
          predetta legge n. 178 del 2020, ai fini del cofinanziamento
          regionale, ai sensi del  comma  52  dell'articolo  1  della
          medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi  cofinanziati
          dai fondi europei FESR  e  FSE  plus  della  programmazione
          2021-2027, al fine di ridurre nella misura  massima  di  15
          punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale.  Le
          risorse assegnate ai sensi del  comma  1  sono  portate  in
          prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di  sviluppo
          e  coesione  (PSC)   2021-2027   delle   medesime   regioni
          interessate.».